Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 136-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo l'articolo 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 136-bis. - (Risoluzione per violazione di disposizioni in materia di sicurezza). - 1. La stazione appaltante, qualora accerti gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro nonché il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi, può procedere alla risoluzione del contratto».